Sez. 1, Sentenza n. 8654 del 29/08/1998 (Rv. 518519 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità (art. 334 cod. proc. civ.) - Portata generale della norma - Conseguenze - Applicazione ai procedimenti camerali - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La norma di cui all'art.334, primo comma, cod. proc. civ. (secondo la quale la parte nei cui confronti sia stata proposta impugnazione può, a sua volta, impugnare la sentenza nonostante il decorso del termine di gravame - cosiddetta "impugnazione tardiva"-, investendo qualsiasi capo della pronuncia) è espressione di un principio generale del sistema delle impugnazioni, applicabile anche ai giudizi camerali aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e destinati a concludersi con provvedimenti di carattere decisorio. Ne consegue che, nell'ambito della fase del gravame di un procedimento instaurato, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, per l'esonero dall'obbligo di versamento dell'assegno divorzile, il resistente è legittimato ad avanzare le proprie richieste di modifica del decreto impugnato indipendentemente dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo in via principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)