Sez. U, Sentenza n. 13617 del 31/07/2012 (Rv. 623440 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Impugnazione incidentale tardiva - Proposta dal titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, applicabile "ratione temporis", richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal codice di procedura civile, per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)