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Sez. 1, Sentenza n. 44437 del 15/06/2017 Cc. (dep. 26/09/2017) Rv. 271131 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Gravi indizi - Accertamento - Potere di integrazione probatoria d'uffiicio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271131-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il tribunale non ha alcun potere di disporre di propria iniziativa accertamenti di tipo probatorio per integrare o screditare il compendio indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato, potendo soltanto acquisire documenti che siano sottoposti alla sua valutazione dalle parti, in quanto, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, deve escludersi l'applicabilità di disposizioni che regolano diverse fasi del giudizio di cognizione o procedimenti diversi, come quello di esecuzione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)