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Sez. 6, Sentenza n. 15899 del 09/03/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228875 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Elementi e documenti acquisiti dal P.M. prima della richiesta della misura - Omessa presentazione al g.i.p. - Udienza dinanzi al tribunale del riesame - Esibizione - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228875-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il P.M. può produrre al tribunale del riesame anche elementi e documenti a carico dell'indagato acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. (Nell'occasione la Corte ha rilevato, in ordine all'esercizio della facoltà del p.m. di integrare, in sede di riesame, l'iniziale compendio conoscitivo con la produzione di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., che quest'ultimo può riguardare elementi nuovi e preesistenti ovvero elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati che, in quanto tali, sono nella disponibilità della difesa)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)