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Sez. 5, Sentenza n. 5862 del 14/04/2003 (Rv. 562122 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento di partecipazioni societarie - Assoggettamento ad imposta proporzionale di registro - Configurabilità - Disciplina ex art. 7 della direttiva CEE 69/335 e succ. mod. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562122-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, nel caso di conferimento di partecipazioni societarie, anche se rappresentanti l'intero capitale sociale, l'operazione deve essere assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), atteso che - anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1991 in causa C - 164/90 - non trova applicazione l'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata dalle direttive n. 73/79/CEE, n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE), non trattandosi di conferimento di ramo d'azienda o della totalità del patrimonio di una società, né avendo lo Stato italiano esercitato la facoltà di riduzione dell'imposta concessagli dal citato art. 7, n. 1, lett. b) - bis.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)