Sez. 5, Sentenza n. 5716 del 12/03/2007 (Rv. 596604 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società - Aumento di capitale mediante conferimento di marchio - Assoggettabilità ad imposta proporzionale - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il beneficio dell'esenzione dall'imposta proporzionale, previsto dall'art. 7 della direttiva CEE n. 69/335 del Consiglio del 17 luglio 1969 (come modificato dalla direttiva CEE n. 73/80 del Consiglio, del 9 aprile 1973, e dalla direttiva CEE n. 85/303 del Consiglio, del 10 giugno 1985) per l'aumento del capitale sociale attuato mediante il conferimento di un complesso aziendale, non trova applicazione all'ipotesi in cui l'aumento di capitale abbia avuto luogo mediante il conferimento di un marchio: il trasferimento del marchio non è infatti configurabile come cessione di un ramo di attività, trattandosi soltanto di un contrassegno o di un simbolo, la cui disponibilità può essere trasferita ad altri purchè non ne derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2573
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)