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Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 02/04/1999 (Rv. 524848 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Accordo tra amministrazione e proprietario per l'occupazione - Durata dell'occupazione - Scadenza del termine - Realizzazione dell'opera - Assenza del decreto di esproprio - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Risarcimento del danno.
Stato
decisa il 1999-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524848-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

L'accordo con il quale in proprietario di un fondo, nel corso di procedura espropriativa, acconsente all'occupazione da parte dell'autorità, rende legittima la detenzione da parte dell'espropriante per un periodo temporaneo, configurandosi, comunque, la necessità del decreto di esproprio o della cessione volontaria prima dello spirare del termine consentito o, in mancanza, del biennio o del provvedimento di proroga, senza di che, l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica determina, con la perdita della proprietà, l'insorgenza del diritto al risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 26/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)