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Sez. L, Sentenza n. 1498 del 06/03/1986 (Rv. 444876 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RIMBORSO SPESE - NOZIONE - PRESUPPOSTI - CRONISTA SPORTIVO OBBLIGATO A SVOLGERE ATTIVITÀ COMPORTANTI MOVIMENTI O TRASFERIMENTI PER REALIZZARE SERVIZI IN VARIE LOCALITÀ - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444876-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RIMBORSO SPESE - NOZIONE - PRESUPPOSTI - CRONISTA SPORTIVO OBBLIGATO A SVOLGERE ATTIVITÀ COMPORTANTI MOVIMENTI O TRASFERIMENTI PER REALIZZARE SERVIZI IN VARIE LOCALITÀ - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In materia di lavoro subordinato il concetto di rimborso implica l'esistenza - il cui accertamento è demandato al giudice del merito con valutazione sindacabile solo per vizi di motivazione - di una spesa fatta nell'interesse del datore di lavoro e non già per soddisfare un'esigenza del lavoratore attinente agli obblighi, impliciti, della prestazione, cui questo è tenuto contrattualmente. Pertanto, ove non sia previsto dalla contrattazione collettiva alcuna indennità relativa, non ha diritto al rimborso delle spese di viaggio il cronista sportivo la cui attività comporti necessariamente movimenti o trasferimenti per la realizzazione dei servizi relativi ad avvenimenti che si verificano nelle più svariate località e per cui le spese, al riguardo sostenute dal lavoratore, non possono ritenersi compiute nell'interesse specifico dell'imprenditore. (V 6028/84, mass n 437696; (V 466/84, mass n 432704).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)