Sez. L, Sentenza n. 6028 del 22/11/1984 (Rv. 437696 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EMOLUMENTI DI NATURA PREVIDENZIALE O ASSISTENZIALE - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLE SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL GESTORE DELLA COLONIA ESTIVA PER I FIGLI DEI DIPENDENTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EMOLUMENTI DI NATURA PREVIDENZIALE O ASSISTENZIALE - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLE SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL GESTORE DELLA COLONIA ESTIVA PER I FIGLI DEI DIPENDENTI.*
Nella retribuzione imponibile ai fini assicurativi debbono essere comprese tutte le elargizioni in denaro o in natura che il lavoratore riceve dal datore di lavoro e che trovano la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro, quando l'erogazione non sia originata da causa autonoma, ancorché occasionata da tale rapporto, con la sola eccezione di quelle riconducibili alla tassativa elencazione di cui all'art. 12 terzo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153. Pertanto, in tale ampio concetto di retribuzione, che prescinde dal criterio rigoristico dell'effettiva corrispondenza della prestazione pecuniaria alla attività lavorativa, ben possono rientrare anche emolumenti di natura previdenziale o assistenziale, corrisposti in adempimento di obblighi imposti da leggi o da contratto ovvero in attuazione di una prassi aziendale o in conformità a specifici Usi, posto che la finalità caratterizzante la natura suddetta costituisce un semplice motivo delle relative erogazioni, che non incide sulla causa del contratto in corso di attuazione, pur superando il rapporto di stretta proporzionalità economica tra prestazione e controprestazione. (nella specie, alla stregua di tale principio, è stata affermata la natura di retribuzione imponibile come propria delle somme corrisposte dal datore di lavoro per l'invio dei figli dei dipendenti in colonie estive, sebbene esse non fossero versate a questi direttamente, ma al gestore della Colonia e sebbene non fosse previsto il versamento di un'indennità sostitutiva in favore dei dipendenti che non potevano o volevano fruire del beneficio). (V 466/84, mass n 432704; (V 4636/83, mass n 429518; (V 4605/82, mass n 422575; (V 2666/81, mass n 413433; (V 2360/80, mass n 406052; (V 5863/79, mass n 402611; (V 1308/79, mass n 397563).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)