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Sez. L, Sentenza n. 466 del 19/01/1984 (Rv. 432704 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - COMPETENZE CORRISPOSTE AL LAVORATORE PER RECARSI AL SUO ABITUALE POSTO DI LAVORO - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432704-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - COMPETENZE CORRISPOSTE AL LAVORATORE PER RECARSI AL SUO ABITUALE POSTO DI LAVORO - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - SUSSISTENZA.*

Il concetto di rimborso spese postula l'esistenza di un'erogazione effettivamente sostenuta per conto del datore di lavoro che è perciò tenuto a reintegrare il dipendente della corrispondente menomazione patrimoniale, mentre hanno funzione retributiva le somme a quest'ultimo versate per rendergli meno disagevole la prestazione lavorativa o per compensarlo dei maggiori oneri incontrati per eseguirla, concorrendo tale ulteriore emolumento all'adeguamento della retribuzione del lavoratore alle di lui reali esigenze di vita. Pertanto le competenze corrisposte al lavoratore per recarsi al suo abituale posto di lavoro (originario o successivamente modificato in via definitiva), non costituendo reintegrazione di un decremento patrimoniale subito nell'interesse del datore di lavoro, in relazione al provvisorio allontanamento del dipendente dalla normale Sede della prestazione, assumono natura retributiva e sono soggette a contribuzione previdenziale. (V 391/82, mass n 418090; (V 2666/81, mass n 413443; (V 4636/83, mass n 429518).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)