Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 250 del 1982
Massime (1)
Massima n. 15707
- Regione veneto
- Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere
- Regime autorizzatorio
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 7/1982.
Norme impugnate
- art. 18 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
- art. 1 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
- art. 16 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
- art. 5 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere) promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Revelin Giuseppe contro la Regione Veneto, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il giudice relatore Leopoldo Elia
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza emessa il 5 luglio 1978, pervenuta a questa Corte il 30 marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 7 del 1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata dal TAR Veneto con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze