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Sez. 3, Sentenza n. 4583 del 22/02/2008 (Rv. 602167 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Riparazioni urgenti - Contratti di locazione di immobili urbani stipulati sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 - Disciplina di cui agli artt. 1575 n. 2, 1576 e 1577 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602167-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)

In tema di manutenzione e riparazione della cosa locata, per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 deve ritenersi ripristinata la disciplina ordinaria di cui agli artt. 1575 n. 2, 1576 e 1577 cod. civ.. Ne consegue che non é necessaria l'autorizzazione del locatore per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria se il conduttore abbia provveduto a dare avviso della necessità di tali opere al locatore ad esse tenuto; inoltre, in caso di riparazioni urgenti, lo stesso conduttore può provvedere direttamente alla loro esecuzione, salvo rimborso, purché ne dia contestuale avviso al locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 n. 2, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)