Sez. 3, Sentenza n. 4583 del 22/02/2008 (Rv. 602167 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Riparazioni urgenti - Contratti di locazione di immobili urbani stipulati sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 - Disciplina di cui agli artt. 1575 n. 2, 1576 e 1577 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)
In tema di manutenzione e riparazione della cosa locata, per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 deve ritenersi ripristinata la disciplina ordinaria di cui agli artt. 1575 n. 2, 1576 e 1577 cod. civ.. Ne consegue che non é necessaria l'autorizzazione del locatore per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria se il conduttore abbia provveduto a dare avviso della necessità di tali opere al locatore ad esse tenuto; inoltre, in caso di riparazioni urgenti, lo stesso conduttore può provvedere direttamente alla loro esecuzione, salvo rimborso, purché ne dia contestuale avviso al locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 n. 2, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)