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Sez. 3, Sentenza n. 16089 del 27/10/2003 (Rv. 567692 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Riparazioni urgenti - Mancato preavviso al locatore - Conseguenze - Perdita del diritto al rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567692-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)

In tema di locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, il diritto al rimborso per le riparazioni urgenti effettuate dal conduttore riconosciutogli dalla norma di cui all'art.1577 cod. civ. non è escluso in caso di mancato previo avviso al locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)