Sez. L, Sentenza n. 1072 del 27/02/1989 (Rv. 462018 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - MANCATA PRONUNZIA SU DOMANDA DI VALORE DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - MANCATA PRONUNZIA SU DOMANDA DI VALORE DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di lavoratori che abbiano adito il pretore per ottenere l'attribuzione di somme di denaro inferiori a lire quarantamila e l'accertamento dell'Invalidità di clausole della disciplina collettiva destinate a regolare il futuro svolgimento del rapporto di lavoro (nella specie, art. 61 del C.C.n.L. 6 maggio 1983 per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, relativo al versamento, in favore delle organizzazioni stipulanti, di un contributo paritetico di assistenza contrattuale, ed analoga disposizione del contratto integrativo provinciale 1 maggio 1984), la circostanza che il giudice abbia deciso solo la prima domanda senza pronunciarsi sulla seconda, che è da considerare di valore indeterminabile, non esclude che la sentenza sia appellabile invece che ricorribile per Cassazione (art. 440 cod. proc. civ.), in quanto il vizio di omessa pronuncia non modifica i criteri per la Determinazione del valore della controversia. (V 4922/85, mass n 442299; (V 1488/83, mass n 426314).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Contr. Coll. 06/05/1983 num. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)