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Sez. L, Sentenza n. 214 del 14/01/1987 (Rv. 449981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 9 OTTOBRE 1979 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI IN TEMA DI CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA CONTESTUALI SPECIFICAZIONI DEI MOTIVI.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 9 OTTOBRE 1979 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI IN TEMA DI CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA CONTESTUALI SPECIFICAZIONI DEI MOTIVI.*

L'interpretazione di una disposizione collettiva (di diritto comune), compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 22 del C.C.n.L. 9 ottobre 1979 per i dirigenti di aziende industriali nel senso che il licenziamento del dirigente intimato senza la contestuale specificazione dei motivi e, per ciò stesso, ingiustificato, pur conservando la sua efficacia, comporta l'Obbligo per il datore di lavoro del pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 19 dello stesso contratto). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4013/85, mass n 441534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 09/10/1979 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)