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Sez. L, Sentenza n. 3207 del 10/05/1983 (Rv. 428114 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE COME LAVORATORE DIPENDENTE - CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI PER L'ASSICURAZIONE COME ARTIGIANO - DIVIETO - DISCIPLINA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 463 DEL 1959 - CUMULO DEI CONTRIBUTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428114-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE COME LAVORATORE DIPENDENTE - CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI PER L'ASSICURAZIONE COME ARTIGIANO - DIVIETO - DISCIPLINA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 463 DEL 1959 - CUMULO DEI CONTRIBUTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFETTI.*

A norma dell'art. 9 della legge 4 luglio 1959 n. 463, sulla estensione dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari, il lavoratore che al momento della domanda di pensionamento di vecchiaia ha raggiunto il sessantesimo anno di età, ma non le settecentottanta contribuzioni settimanali come lavoratore dipendente, non può cumulare, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione i contributi versati per l'Assicurazione come artigiano. Le Disposizioni della citata norma prevedono, infatti, che il cumulo opera soltanto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia spettante agli artigiani, sempre che ne ricorrano i presupposti specifici, ivi compreso quello del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, salva la facoltà degli assicurati, in possesso dei requisiti propri di Assicurazione dipendenti da altre attività, di chiedere, sulla base esclusivamente di questi ultimi requisiti, il pensionamento al raggiungimento della diversa età per tali assicurazioni stabilita, nel qual caso i contributi versati per l'Assicurazione artigiani danno diritto, al raggiungimento della relativa età di pensionamento, ad una pensione supplementare. (Conf 3237/80, mass n 407029).*

Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)