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Sez. L, Sentenza n. 6809 del 27/07/1996 (Rv. 498825 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Contribuzione artigiana e per lavoro dipendente - Cumulo - Necessità - Limiti - Formulazione della domanda di pensione - Rilevanza - Limiti - Identificazione della complessiva posizione contributiva nel procedimento amministrativo - Rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione - Considerazione della complessiva posizione contributiva nella sede giudiziaria - Preclusioni - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498825-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Considerata l'equiparazione ai fini pensionistici - ferma restando la diversità dell'età richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia - tra contribuzione artigiana e per lavoro dipendente, dette contribuzioni vanno entrambe considerate sia per l'accertamento della sussistenza del diritto alla pensione (anche sotto il profilo dell'obbligo dell'I.N.P.S. di provvedere - ai sensi dell'art. 2 "duodecies" D.L. 2 marzo 1974 n.30, introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114 - anche d'ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, in presenza dei relativi requisiti, a seguito della presentazione di una domanda di pensionamento di invalidità), sia per la determinazione dell'ammontare della prestazione, a prescindere da eventuali lacune della domanda di pensione. L'acquisizione in qualsiasi maniera nel corso del procedimento amministrativo degli elementi per l'esatta identificazione della complessiva posizione contributiva è rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione con riferimento ai diritti conseguenti, e nel caso contrario potrà configurarsi solo la prescrizione dei singoli ratei, data l'imprescrittibilità del diritto alla pensione, che dovrà comunque essere accertato in giudizio sulla base del posizione contributiva complessiva, a prescindere da qualsiasi precedente errore. (Nella specie, la S.C. ha annullato, per violazione di legge e insufficiente esame di punti decisivi della controversia, la sentenza impugnata che, dando rilievo alla ritenuta omessa menzione nella domanda di pensione di invalidità dei contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti, aveva escluso che la domanda stessa potesse assumere rilievo ai fini della concessione della pensione di vecchiaia in relazione al requisito di età applicabile ai lavoratori dipendenti e ai versamenti volontari autorizzati ai fini dell'integrazione del relativo requisito contributivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 duodecies CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)