Sez. L, Sentenza n. 3237 del 15/05/1980 (Rv. 407029 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE COME LAVORATORE DIPENDENTE - CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI PER L'ASSICURAZIONE COME ARTIGIANO - DIVIETO - DISCIPLINA EX ART 9 DELLA LEGGE N 463 DEL 1959 - CUMULO DEI CONTRIBUTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE COME LAVORATORE DIPENDENTE - CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI PER L'ASSICURAZIONE COME ARTIGIANO - DIVIETO - DISCIPLINA EX ART 9 DELLA LEGGE N 463 DEL 1959 - CUMULO DEI CONTRIBUTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFETTI.*
A norma dell'art 9 della legge 4 luglio 1959 n 463, sulla astensione dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari, il lavoratore che al momento della domanda di pensionamento di vecchiaia ha raggiunto il sessantesimo anno di eta, ma non le settecentottanta contribuzioni settimanali come lavoratore dipendente, non puo cumulare ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, i contributi versati per l'Assicurazione come artigiano.Infatti tale norma consente il cumulo soltanto ai fini del conseguimento, quando ne ricorrano i presupposti specifici, della pensione di vecchiaia spettante agli artigiani, restando in facolta degli assicurati in possesso dei requisiti specifici stabiliti per le assicurazioni dipendenti da altre attivita di chiedere, sulla base esclusivamente di questi ultimi requisiti, il pensionamento al raggiungimento della diversa eta per tali assicurazioni stabilita, con diritto ad una pensione supplementare sulla base dei contributi versati per la Assicurazione artigianale, al raggiungimento della relativa eta di pensionamento.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 6, Legge 04/07/1959 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)