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Sez. L, Sentenza n. 2916 del 16/06/1989 (Rv. 463128 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - NEGAZIONE DEL CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - REGOLAMENTO DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463128-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - NEGAZIONE DEL CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - REGOLAMENTO DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'impugnazione incidentale della controparte, concernente la statuizione relativa al regolamento delle spese, ha carattere autonomo rispetto all'impugnazione principale del lavoratore avverso la statuizione della sentenza che abbia negato il carattere subordinato del rapporto di lavoro controverso e, pertanto, è inammissibile ove sia proposta - nel caso di mancata notificazione della sentenza - in violazione del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., la quale è rilevabile d'ufficio. (V 5320/88, mass n 459973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)