diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 231 del 18/01/1990 (Rv. 464856 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CARATTERE AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464856-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CARATTERE AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*

L'impugnazione incidentale tardiva, di cui all'art. 334 cod. proc. civ., può essere proposta contro qualsiasi parte della sentenza che abbia deciso la controversia in senso sfavorevole, anche quando si tratti di cosiddetti capi autonomi della sentenza impugnata, essendo ciò conforme alla ratio della norma - che risiede nel rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto d'impugnazione o della propria acquiescenza - e non risultando, neppure dalla lettera della citata disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 3476/89 mass n 463465; (Conf 3470/89 mass n 463458; (Conf 3227/89 mass n 463309; (Conf 2128/89 mass n 462703; (contra 2944/89 mass n 463142; (contra 2916/89 mass n 463128; (contra 818/89 mass n 461841; (contra 736/89 mass n 461775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)