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Sez. 2, Sentenza n. 132 del 19/01/1968 (Rv. 330980 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO - CONDIZIONI - STABILITA D'IMPIEGO - SUSSISTENZA DELLA STABILITA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DA ESATTORI DELLA SICILIA.*
Stato
decisa il 1968-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330980-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO - CONDIZIONI - STABILITA D'IMPIEGO - SUSSISTENZA DELLA STABILITA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DA ESATTORI DELLA SICILIA.*

L'art. 2 della legge regionale siciliana n.29 del 15 aprile 1953, ponendo il principio del divieto di licenziamento dei dipendenti da esattorie della Sicilia e contemplando eccezioni limitatissime, per il numero e il contenuto, al divieto stesso, garantisce ai predetti dipendenti quella stabilita d'impiego che l'art 40, n 2 del RDL n.1827 del 1935 ha posto come condizione per l'esonero dell'Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)