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Sez. L, Sentenza n. 1340 del 08/04/1977 (Rv. 385048 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SOGGETTI OBBLIGATI - IMPIEGATI PUBBLICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - IMPIEGATI NON DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385048-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SOGGETTI OBBLIGATI - IMPIEGATI PUBBLICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - IMPIEGATI NON DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

L'art 32 lettera b) della legge 29 aprile 1949 n 264 esclude dallo Obbligo di Assicurazione contro la disoccupazione gli impiegati delle pubbliche amministrazioni cui sia garantita la 'stabilita di impiegò, intendendo, con questa espressione, la garanzia di non essere licenziato se non per giusta causa, o per giustificati motivi tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi. In questa categoria non rientrano, e debbono percio essere assicurati contro la disoccupazione, gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni provinciali, ai quali e applicabile, in forza dell'art 1 del decreto legge 5 febbraio 1948 n 61, l'art 5 del DLCPS 4 aprile 1947 n 207, dettato per gli impiegati non di ruolo dello stato e che prevede una serie di motivi di licenziamento 'a giudizio insindacabile dell'amministrazioné. (V 132/68, mass n 330980).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 art. 5, Decreto Legge 05/02/1948 num. 61 art. 1, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)