Sez. 1, Sentenza n. 6049 del 18/12/1978 (Rv. 395864 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DIES A QUO - RIFERIMENTO ALL'"ULTIMA NOTIFICAZIONE" - TEMPESTIVITA DI QUEST'ULTIMA - NECESSITA - NOTIFICAZIONI TARDIVE DIRETTE AD INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO - ININFLUENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DIES A QUO - RIFERIMENTO ALL'"ULTIMA NOTIFICAZIONE" - TEMPESTIVITA DI QUEST'ULTIMA - NECESSITA - NOTIFICAZIONI TARDIVE DIRETTE AD INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO - ININFLUENZA.*
Per "ultima notificazione", con riferimento alla quale l'art 369 primo comma cod proc civ fissa il dies a quo per il termine di deposito in cancelleria del ricorso per Cassazione, deve intendersi l'ultima eseguita tempestivamente nel termine previsto per la proposizione del ricorso medesimo. Al fine indicato, pertanto, restano irrilevanti eventuali ulteriori notificazioni tardive, ancorche validamente dirette ad integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari. (V 4771/77, mass n 388373; (V 2652/68, mass n 335177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)