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Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/02/2012 (Rv. 621883 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Danno cagionato per grave violazione di legge - Risarcibilità - Negligenza "inescusabile" - Necessità - Inescusabilità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621883-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

La risarcibilità del danno cagionato dal magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 terzo comma lett. a) della legge 13 aprile 1988, n. 117 postula che tale violazione sia ascrivibile a negligenza "inescusabile" e, quindi, esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del giudice. (La S.C. ha escluso la sussistenza di tale negligenza nella pronuncia di una sua sentenza del 2007, con la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso altra sentenza del 2004 sul presupposto che l'asserito errore posto alla base del ragionamento fosse di natura valutativa e non percettiva).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)