Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013 (Rv. 625412 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità del magistrato - Strumento per riaprire il dibattito sull'interpretazione adottata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di sentenza di cassazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
L'azione di responsabilità del magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge 13 aprile 1988, n. 117, non può costituire strumento per riaprire il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato della cui responsabilità si discorre, in particolar modo quando il giudicante sia la Corte di cassazione, giudice di ultima istanza.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)