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Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 26/07/1994 (Rv. 487515 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Danno cagionato per grave violazione di legge - Risarcibilità - Negligenza "inescusabile" - Necessità - Inescusabilità - Nozione.
Stato
decisa il 1994-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487515-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

La risarcibilità del danno cagionato dal magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 terzo comma lett. a) della legge 13 aprile 1988 n. 117, postula che tale violazione sia ascrivibile a negligenza "inescusabile", e, quindi, esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)