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Sez. 1, Sentenza n. 6042 del 18/12/1978 (Rv. 395858 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PREDETTA SENTENZA - AZIONI INERENTI ALL'ACCERTAMENTO DEI DEBITI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA O PASSIVA DEL LIQUIDATORE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI - INSUSSISTENZA - FUNZIONI DEL LIQUIDATORE - CONTROVERSIA INSTAURATO DA UNO DEI CREDITORI CONTRO IL LIQUIDATORE IN RELAZIONE ALLE SUE FUNZIONI - QUESTIONI SULL'ESISTENZA DEL CREDITO E SULLA RITUALITA DEL SUO INSERIMENTO - DEDUZIONE DEL LIQUIDATORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395858-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PREDETTA SENTENZA - AZIONI INERENTI ALL'ACCERTAMENTO DEI DEBITI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA O PASSIVA DEL LIQUIDATORE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI - INSUSSISTENZA - FUNZIONI DEL LIQUIDATORE - CONTROVERSIA INSTAURATO DA UNO DEI CREDITORI CONTRO IL LIQUIDATORE IN RELAZIONE ALLE SUE FUNZIONI - QUESTIONI SULL'ESISTENZA DEL CREDITO E SULLA RITUALITA DEL SUO INSERIMENTO - DEDUZIONE DEL LIQUIDATORE - INAMMISSIBILITA.*

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, nelle azioni inerenti all'accertamento di debiti dell'imprenditore ammesso al concordato, la legittimazione, attiva e passiva, spetta ai creditori ed all'imprenditore medesimo, ma non anche al liquidatore dei beni ceduti ai creditori, il quale non ha alcun potere di verifica dell'esistenza e dell'esigibilita dei crediti, ne di rappresentanza della massa dei creditori, ma ha il solo compito di realizzare i beni e di ripartire il ricavato, secondo le modalita stabilite nella sentenza di omologazione, fra tutti i creditori che siano stati indicati dal debitore nella domanda di ammissione al concordato, e che non siano stati successivamente contestati nel corso della procedura. Pertanto, nella controversia instaurata da uno di detti creditori contro il liquidatore, per l'inadempienza agli indicati doveri, deve escludersi che il liquidatore medesimo sia legittimato, per giustificare il proprio rifiuto di far partecipare quel creditore alla distribuzione del ricavato, a sollevare questioni sull'esistenza del credito e sulla ritualita del suo inserimento nell'ambito della procedura concordataria. (V 2346/70, mass n 348553).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)