diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20042 del 08/10/2004 (Rv. 577640 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Comune - Assistenza tecnica - Svolgimento da parte di funzionario comunale - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577640-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è pienamente legittimo lo svolgimento delle funzioni di assistenza processuale, o difesa tecnica, del Comune da parte di funzionari comunali, ai sensi degli artt. 12 e 15, comma secondo bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendosi distinguere fra parte in senso sostanziale e processuale (il Comune), soggetto che sta in giudizio (il sindaco) e soggetto che assicura la difesa processuale (il funzionario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)