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Sez. 5, Sentenza n. 15858 del 14/12/2001 (Rv. 551166 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Comune - Costituzione in giudizio del sindaco - Svolgimento di successiva attività difensiva da parte di funzionario comunale designato - Validità.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551166-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, una volta che, in rappresentanza del comune, si sia validamente costituito in giudizio il sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò designato (eventualità prevista dagli artt. 12, comma primo, e 15, comma secondo bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992) deve ritenersi pienamente valido, data la differenza concettuale tra il soggetto che rappresenta l'ente e quello incaricato dell'assistenza tecnica dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)