Sez. 5, Sentenza n. 15639 del 12/08/2004 (Rv. 575492 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Comune - Rappresentanza processuale - Esclusiva spettanza al sindaco - Assistenza in giudizio da parte di funzionari comunali - Legittimità - Conseguenze - Abilitazione dei funzionari medesimi alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento della funzione di assistenza ad essi demandata - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, fermo rimanendo, in ordine alla capacità di stare in giudizio degli enti locali, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che il Comune sta in giudizio mediante il sindaco, quale organo di rappresentanza previsto dall'ordinamento dell'ente, deve ritenersi che, poiché, come risulta dall'art. 15, comma secondo bis, del decreto citato, a tale organo di rappresentanza è consentito di farsi assistere nel giudizio da funzionari comunali, questi debbono considerarsi pienamente abilitati a sottoscrivere - beninteso in nome dell'organo rappresentativo e non già dell'ufficio ricoperto - tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza ad essi specificamente demandata, compreso, onde rendere pieno ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'ente, il potere di sottoscrivere gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la costituzione del Comune nel giudizio di appello effettuata con atto sottoscritto dal funzionario responsabile dell'Ufficio tributi non in virtù dell'ufficio ricoperto, ma in quanto delegato dal sindaco alla difesa dell'ente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)