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Sez. 1, Sentenza n. 10415 del 21/10/1993 (Rv. 484009 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Disciplina - Sopravvenienza nelle more del giudizio di legittimità - Conseguenze - Questioni di legittimità costituzionale di detta disciplina - Giudice del rinvio - Cognizione - Devoluzione.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484009-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di criteri di quantificazione dell'indennità di espropriazione, la sopravvenienza nelle more del giudizio di legittimità - promosso sull'assunto dell'assoggettabilità del caso di specie a criteri normativi diversi da quelli applicati dal giudice del merito - delle legge 8 giugno 1992 n. 359, il cui art. bis detta su quel tema disposizioni innovative, ma operanti nei giudizi in corso per espressa previsione dell'art. 7 della medesima legge, comporta la cassazione della sentenza impugnata, rimanendo affidato al giudice del rinvio, che dovrà provvedere alla concreta applicazione delle disposizioni stesse, l'esame di eventuali questioni di legittimità costituzionale delle medesime, irrilevanti ai fini della pronuncia rescindente imposta dal solo rilievo dello "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)