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Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 17/07/1997 (Rv. 506094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | "Ius superveniens" - Rilevanza - Condizioni - Questioni di legittimità costituzionale delle nuove norme - Valutazione da pare della Cassazione - Esclusione - Esame da parte del giudice di rinvio anche sotto il profilo della rilevanza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

La Corte di Cassazione, in ipotesi di "ius superveniens" incidente su questioni ancora aperte in relazione ai motivi di ricorso e alla mancata formazione di un giudicato anche implicito, deve limitarsi a cassare con rinvio la pronuncia impugnata, senza esaminare le questioni sulla costituzionalità della nuova normativa, che il giudice di rinvio, nel provvedere alla concreta applicazione della nuova disposizione, sarà pienamente in grado di valutare sotto il profilo della rilevanza oltre che della non manifesta infondatezza. (Fattispecie relativa ai criteri dettati dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la liquidazione del danno da occupazione illegittime compiute in occasione della esecuzione di opere pubbliche).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)