Sez. 5, Sentenza n. 19882 del 16/02/2012 Ud. (dep. 24/05/2012) Rv. 252679 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Elemento soggettivo - Fine di profitto - Criteri di individuazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di furto (art. 624 cod. pen.) il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)