Sez. 5, Sentenza n. 30073 del 23/01/2018 Ud. (dep. 04/07/2018) Rv. 273561 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Fine di profitto - Nozione - Interpretazione limitata ad una finalità economico/patrimoniale - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale. (Nella fattispecie, la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità "di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)