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Sez. 2, Sentenza n. 40631 del 09/10/2012 Ud. (dep. 17/10/2012) Rv. 253593 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Fine di profitto - Profitto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253593-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di furto, il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa. (Fattispecie nella quale è stato riconosciuto il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un'agendina telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)