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Sez. 2 - , Sentenza n. 9542 del 19/02/2020 Ud. (dep. 10/03/2020) Rv. 278589 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Prescrizione del reato in appello - Condanna agli effetti civili - Annullamento della sentenza per violazione dell’obbligo di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. – Rinvio al giudice penale – Necessità – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278589-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 622 cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile che il giudice civile proceda alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative decisive, trattandosi di incombente proprio del processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)