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Sez. U - , Sentenza n. 14426 del 28/01/2019 Ud. (dep. 02/04/2019) Rv. 275112 - 03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma della sentenza di assoluzione – Rivalutazione della prova dichiarativa decisiva – Omessa rinnovazione - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Conseguenze – Rivalutazione della relazione peritale acquisita in forma puramente cartolare - Omesso esame del perito – Vizio di motivazione – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275112-03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)