Sez. 1, Sentenza n. 6185 del 25/03/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149487 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - VALORE PROBATORIO.*
La legge non ha posto alcun vincolo formale in ordine alla fede da prestare alla confessione ed alla dichiarazione accusatoria di un coimputato e, quindi, il giudice può attribuire alle stesse efficacia probatoria piena oppure valore di semplice indizio, può accoglierle per intero oppure negare loro ogni attendibilità: un solo limite egli incontra in tale libera valutazione, dare, cioè, una logica motivazione del suo convincimento, sicché venga fornita la dimostrazione inequivoca di aver compiuto una valutazione realistica in ordine alla credibilità tanto oggettiva che soggettiva delle stesse. (V. Mass. N. 146299; (V. Mass. N. 146155; (V. Mass. N. 145803).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)