diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1562 del 30/09/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152279 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1981-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152279-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*

Il sistema processuale vigente non esclude la valutabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel suo interrogatorio, anche nelle parti che riflettono fatti di un coimputato. È pertanto legittimo il convincimento del giudice, basato sull'interrogatorio dello imputato, anche per quanto concerne gli addebiti a carico di correi, allorché gli elementi emergenti dall'interrogatorio, suffragati da altre risultanze acquisite, appaiono attendibili. (Conf mass n 149487; (Conf mass n 147949, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)