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Sez. 1, Sentenza n. 2565 del 23/05/1978 (Rv. 391911 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA O DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO PRESIDENZIALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391911-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA O DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO PRESIDENZIALE - NECESSITA.*

La residenza od il domicilio del coniuge convenuto, quali criteri per la Determinazione della Competenza territoriale nel procedimento di separazione personale (art 706 primo comma cod proc civ), vanno accertati con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, e, cioe, non alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, o del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti, ma a quella in cui il ricorso ed il decreto medesimi vengano notificati alla controparte. (V 1901/65; (V 2433/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)