Sez. 1, Sentenza n. 6695 del 14/11/1986 (Rv. 448841 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - COMPETENZA TERRITORIALE - RESIDENZA O DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DEL RICORSO ALLA CONTROPARTE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - COMPETENZA TERRITORIALE - RESIDENZA O DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DEL RICORSO ALLA CONTROPARTE.*
La residenza od il domicilio del coniuge convenuto, quali criteri per la Determinazione della Competenza territoriale nel procedimento di separazione personale (art. 706 primo comma cod. proc. civ.), vanno accertati con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, e, cioè, non alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, o del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti, ma a quella in cui il ricorso ed il decreto medesimi vengano notificati alla controparte. (V 4210/81, mass n 414878; (Conf 6455/81, mass n 417278; (Conf 2565/78, mass n 391911).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)