Sez. 1, Sentenza n. 4210 del 29/06/1981 (Rv. 414878 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA E DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOMENTO RILEVANTE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA E DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOMENTO RILEVANTE.*
La residenza ed il domicilio del coniuge convenuto, quali criteri per la Determinazione della Competenza territoriale inderogabile nelle cause di separazione personale fra coniugi (art 706 comma primo cod proc civ), vanno accertati con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, cioe alla data in cui il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione vengono notificati alla controparte. Tale residenza va individuata sulla base delle certificazioni anagrafiche, le cui risultanze non sono superate dalla circostanza del temporaneo allontanamento del coniuge convenuto dal luogo ivi indicato, in quanto tale allontanamento non comporta di per se trasferimento della residenza o del domicilio, mentre e irrilevante, ai predetti fini, che la domanda sia stata notificata al coniuge convenuto nel luogo ove lo stesso si trovava temporaneamente o che in tale luogo, successivamente alla proposizione della domanda, abbia trasferito la propria residenza. (Conf 2565/78, mass n 391911: sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)