Sez. L, Sentenza n. 3186 del 07/10/1975 (Rv. 377297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERITO - PROPONIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERITO - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua qualita di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto. Colui che sostiene, invece, la propria estraneita al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, e, conseguentemente, il difetto di una propria titolarita rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva una questione di merito e chiede che questa sia risolta con una pronuncia di rigetto della domanda proposta dall'attore; non solleva, invece, un problema di legittimazione in senso passivo, attinente alla regolare Costituzione del contraddittorio. E, trattandosi di una questione di merito, essa e soggetta a tutte le limitazioni e preclusioni della legge processuale che ne condizionano la proponibilita, secondo le regole che presidiano lo svolgimento dell'attivita difensiva delle parti in giudizio. (V 2564/74, mass n 370988; 2998/73, mass n 366679; (V 2950/73, mass n 366598).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)