Sez. L, Sentenza n. 14343 del 08/07/2005 (Rv. 582552 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Qualificabilità come agricole delle aziende svolgenti attività "connesse" - Individuazione delle attività connesse - Criteri - Attività rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura - Prevalenza dell'attività di trasformazione e/o alienazione dei prodotti agricoli rispetto all'attività di produzione - Qualificabilità dell'azienda come agricola - Esclusione - Lavoratori addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, non dipendenti da imprese agricole - Art. 4, comma primo, d.lgs. n.173 del 1998 - Irretroattività - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali è qualificabile come agricola l'azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt. 2135 cod. civ. e 206 T.U. n. 112 del 1965, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art. 2135 cod. civ. e dall 'art. 207 del testo unico citato, le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali. Né anteriormente alla novella introdotta con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.173 del 1998, priva di efficacia retroattiva, gli operai addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, non dipendenti da imprese agricole, possono considerarsi comunque lavoratori agricoli. (Principio affermato in relazione a società cooperativa proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno solo in parte coltivato ad agrumeto e dedita, prevalentemente, alla commercializzazione e al trasporto degli agrumi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Decreto Legisl. 30/04/1998 num. 173 art. 4 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)