Sez. 5, Sentenza n. 15708 del 03/07/2009 (Rv. 609007 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE | Irpeg - Reddito agricolo - Attività connessa ad attività agricola - Requisiti - Connessione oggettiva dell'attività complementare - Necessità - Corrispondenza soggettiva tra esercente attività principale ed attività connessa - Necessità - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE
Ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli svolta da una società semplice, ed avente ad oggetto i prodotti agricoli derivanti dall'attività di produzione dei soci e di terzi, può essere ritenuta connessa a quella agricola ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. e dell'art. 29, secondo comma, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986, e conseguentemente non assoggettabile al regime fiscale relativo alle imprese commerciali, anche se la connessione operi solo in senso oggettivo e funzionale, non avendo il legislatore prescritto come requisito indispensabile la corrispondenza soggettiva tra chi svolge l'attività principale e quella connessa, ferma restando la necessità di valutare, caso per caso, la rilevanza quantitativa e qualitativa degli apporti, al fine di stabilire se l'attività connessa non risponda prevalentemente a scopi commerciali od industriali, realizzando utilità indipendenti o prevalenti rispetto all'attività agricola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)