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Sez. L, Sentenza n. 5965 del 08/07/1987 (Rv. 454338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE MEDIANTE CONCORSO - CONOSCENZA DEI CRITERI DI SELEZIONE - DIRITTO DEI LAVORATORI - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI CONOSCERE I CRITERI DI SELEZIONE SENZA CONTESTUALI IMPUGNAZIONI DELLA GRADUATORIA.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE MEDIANTE CONCORSO - CONOSCENZA DEI CRITERI DI SELEZIONE - DIRITTO DEI LAVORATORI - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI CONOSCERE I CRITERI DI SELEZIONE SENZA CONTESTUALI IMPUGNAZIONI DELLA GRADUATORIA.*

In tema di procedure di concorso (di diritto privato) per la attribuzione della qualifica superiore al personale dipendente, i lavoratori concorrenti hanno diritto ad aver conoscenza dei criteri di selezione adottati, i quali - ove non siano predeterminati da norme di legge o di contratto, ma adottati dalla commissione nello espletamento del concorso - devono essere soltanto menzionati nella motivazione dei provvedimenti inerenti alla pubblicazione della graduatoria, senza che i lavoratori possano pretendere di averne comunicazione dal datore di lavoro, restando in loro diritto di impugnare la graduatoria nei termini previsti qualora ritengano che non siano stati adottati imparziali e ragionevoli criteri di selezione oppure che questi non siano stati applicati secondo criteri di correttezza e di buona fede (di cui all'art. 1375 cod. civ.). (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la domanda di alcuni dipendenti di una cassa di risparmio diretta a conoscere i criteri di selezione di un concorso per l'attribuzione della qualifica di funzionario senza contestualmente impugnare la graduatoria del concorso e senza lamentare di essere stati illegittimamente postergati rispetto ad altri candidati meno meritevoli). (V 63/86, mass n 449164).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)