Sez. U, Sentenza n. 7081 del 29/11/1986 (Rv. 449164 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - NATURA - OFFERTA AL PUBBLICO - MANCATA ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO - RESPONSABILITÀ - NATURA.*
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - NATURA - OFFERTA AL PUBBLICO - MANCATA ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO - RESPONSABILITÀ - NATURA.*
Il bando di concorso per l'assunzione di personale, emanato da un ente pubblico economico, ove contenga tutti gli elementi essenziali del previsto contratto di lavoro, configura, non già una promessa al pubblico od un semplice invito ad offrire, ma una vera e propria offerta al pubblico, da cui derivano non solo immediati obblighi dell'ente nei confronti dei partecipanti bensì la conclusione del contratto (definitivo o preliminare a seconda della necessità di ulteriori adempimenti) ed il correlativo diritto all'assunzione in capo a coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori del concorso, si configura a carico dell'ente - non già una responsabilità precontrattuale - bensì una normale ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento (ex art. 1218 cod. civ.) e, quindi, l'ente è tenuto al risarcimento del danno, senza che - ai fini dell'imputabilità del suo inadempimento - possano rilevare gli stati soggettivi della buona fede o della convinzione di non esser tenuto ad adempiere. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso l'esistenza di danno risarcibile in un'ipotesi in cui una cassa di risparmio non aveva assunto dei vincitori di concorso perché legati da vincoli di parentela, affinità o coniugio con amministratori o dipendenti della cassa stessa, clausola questa che essa aveva dovuto apporre nel bando di concorso perché prevista nel contratto collettivo). (V 5577/85, mass n 442770; (V 171/85, mass n 438383; (Conf 63/86, mass n 443705; (contra 1280/83, mass n 426067; (contra 1609/82, mass n 419397; (contra 4736/81, mass n 415469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 22/07/1976 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)