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Sez. L, Sentenza n. 122 del 15/01/1990 (Rv. 464802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - MEDIANTE CONCORSO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO - MANCANZA IN QUESTA DELLA INDICAZIONE DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DA ADOTTARE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - MEDIANTE CONCORSO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO - MANCANZA IN QUESTA DELLA INDICAZIONE DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DA ADOTTARE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Con riguardo al potere del datore di lavoro di promozione dei propri dipendenti, ove la disciplina del rapporto (di fonte legale o convenzionale) preveda l'Obbligo del concorso senza indicare i criteri di comparazione da adottare, lo stesso datore di lavoro o la commissione all'uopo incaricata debbono adottare criteri di valutazione obiettivi ed imparziali, in conformità dei principi di correttezza e buona fede, e dell'applicazione di tali criteri devono dare ragionata menzione nella motivazione della graduatoria, motivazione che costituisce condizione di legittimità dell'espletamento del concorso. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto l'Invalidità di una delibera dell'Isveimer con cui erano stati promossi per concorso alcuni dirigenti perché carente di motivazione in ordine alle ragioni dell'attribuzione ai vincitori del concorso, e non ad altri, di un punteggio speciale). (V 5965/87, mass n 454338; (V 63/86, mass n 449164).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)