Sez. 5, Sentenza n. 14169 del 24/09/2003 (Rv. 567123 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Operazioni di fusione poste in essere da società di capitali - Imposta di registro - Assoggettabilità - Esclusione - Condizioni e limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta proporzionale di registro, il combinato disposto degli artt. 4 della Direttiva CEE n. 69/335 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, normativa poi modificata dalla Direttiva n. 85/303 del 10.6.1986) e dell'art. 10 comma quinto lett. B D.L. 323/1996 deve essere interpretato nel senso che detta imposta non è dovuta in ipotesi di operazioni societarie di fusione poste in essere da società di capitali, salva ipotesi di incorporazione di società ad opera di altra società che già detenga la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata (non rientrando tale ultima operazione nell'ambito della "ratio" sottesa alla normativa comunitaria dettata "in subiecta materia", e volta a favorire, anche con agevolazioni di carattere fiscale - quale l'applicazione dell'imposta fissa di registro anziché di quella proporzionale, più gravosa - l'incremento del capitale attraverso conferimenti e raccolte).
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10 com. 5 lett. B, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1986 num. 85, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)