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Sez. 5, Sentenza n. 12385 del 22/08/2002 (Rv. 557024 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Controllo delle dichiarazioni - Valore - Determinazione - Vincolo alle scritture contabili posto dal quarto comma - Portata - Derogatoria rispetto al criterio del valore venale in comune commercio fissato dal secondo comma - Esclusione - Limitata alle eventuali passività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557024-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'art. 51, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, secondo il quale il valore dichiarato "è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda" "al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie", non pone deroghe al criterio, dettato in generale al secondo comma dello stesso articolo, dell'accertamento del valore secondo il parametro del "valore venale in comune commercio", nel senso che non sussiste alcun vincolo alle scritture contabili, se non con riferimento alle eventuali passività di cui l'ufficio finanziario deve tenere conto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)